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Fisco: i dettagli della proroga per notifiche, versamenti, pignoramenti

lentepubblica.it • 9 Luglio 2021

proroga-notifiche-versamenti-pignoramentiEcco i dettagli della proroga per notifiche, versamenti, pignoramenti ufficializzata ad inizio luglio.


Arriva dunque un nuovo stop delle attività di notifica e di riscossione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Lo ha stabilito il Decreto Legge n. 99 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021, in vigore dal 1° luglio.

Questa ulteriore proroga rinvia la ripresa delle attività di notifica e di riscossione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, come stabilito dal Decreto Lavoro.

Scopriamo a quale data corrisponde il nuovo rinvio.

I dettagli della proroga per notifiche, versamenti, pignoramenti

La nuova data di sospensione delle attività è il 31 agosto 2021.

Pertanto l’Agenzia fino a quella data non emetterà notifiche né chiederà i versamenti per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito e quelli di accertamento inviati.

L’attività di notifica degli atti è sospesa dall’8 marzo 2020, in conformità con quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (Dl n. 18/2020), il primo provvedimento emanato a seguito dell’emergenza sanitaria.

Sospese anche le procedure cautelari, i fermi amministrativi, le ipoteche e i pignoramenti. Quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione).

A decorrere dal 1° settembre 2021, cessati gli effetti della sospensione, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore, e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’agente della riscossione fino alla copertura del debito.

Inoltre, rimarranno sospese fino al 31 agosto 2021 le verifiche di inadempienza delle Pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 48-bis del Dpr n. 602/1973, prima di disporre pagamenti, a qualsiasi titolo, di importo superiore a 5mila euro.

Infine, i pagamenti dovuti potranno essere effettuati entro il 30 settembre 2021. Infatti, gli atti sono sospesi fino al 31 agosto 2021, ma potranno essere pagati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di proroga.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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